Art. 9.
(Funzione docente).

      1. Nel sistema educativo di istruzione sono sancite l'unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.
      2. La qualificazione dei docenti e delle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I docenti e le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.
      3. La nomina a capo d'istituto avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per cinque anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è l'aver insegnato nella scuola statale per almeno dieci anni.